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“Le parole restano.”

Con quale autorità morale una società pretende di educare i propri bambini mentre li espone alla gogna pubblica? La domanda riguarda gli adulti. Riguarda chi riprende, chi pubblica, chi condivide e chi commenta. Riguarda soprattutto chi dispone degli strumenti professionali, delle competenze e delle responsabilità necessarie per comprendere le conseguenze della diffusione di determinate immagini e decide comunque di trasformare un episodio di cronaca nella rappresentazione pubblica di un bambino.

A Milano, durante i disordini del 17 e 18 ottobre 2026, sono stati compiuti danneggiamenti e saccheggi. Alcuni filmati documentano la sottrazione di merce dagli esercizi commerciali. Fra le persone successivamente identificate dalle forze dell’ordine figura anche un bambino di undici anni, ripreso mentre si allontana da un negozio con alcuni articoli che, secondo le ricostruzioni giornalistiche, erano stati sottratti durante i saccheggi. Il comportamento documentato merita una valutazione seria. Non può essere giustificato dall’età, né ridotto a una semplice ragazzata. Chi subisce un furto ha diritto a vedere riconosciuto il danno, mentre un bambino coinvolto in una condotta del genere necessita di un intervento educativo adeguato, capace di comprenderne il contesto e di prevenire ulteriori comportamenti illeciti.

Ma nulla di tutto questo risponde alla domanda iniziale. Perché, mentre le istituzioni affrontano un fatto che coinvolge un minorenne, una parte dell’informazione e del pubblico lo trasforma in una figura da esporre, descrivere e giudicare davanti a una platea potenzialmente illimitata?

Dal fatto di cronaca alla costruzione del personaggio

Il 21 ottobre diverse testate italiane hanno raccontato l’identificazione dell’undicenne. La notizia è stata accompagnata dalla descrizione dei filmati già circolati sui social, da informazioni sulla sua vita quotidiana e da espressioni che richiamano la figura del giovane devastatore. Il problema non riguarda l’esistenza della notizia. Il coinvolgimento di un bambino di undici anni in episodi di saccheggio costituisce un fatto di interesse pubblico, perché solleva interrogativi sulla prevenzione, sulla responsabilità educativa e sulle condizioni nelle quali un minorenne può arrivare a partecipare a comportamenti tanto gravi. L’interesse pubblico, tuttavia, non autorizza automaticamente la pubblicazione di qualsiasi informazione disponibile.

Nell’articolo di Open del 21 ottobre, il titolo propone al lettore di scoprire chi sia il bambino, lo definisce casseur e richiama esplicitamente il video diventato virale. Il testo fornisce poi ulteriori particolari biografici e scolastici. Anche altre testate nazionali riportano elementi descrittivi che, sommati ai filmati, possono contribuire alla riconoscibilità del minorenne. Non riprodurremo tali particolari, proprio perché non è necessario farlo per comprendere il problema.

Ci interessa invece il meccanismo editoriale. La cronaca non si limita a riferire che un bambino è stato identificato dopo essere comparso nelle immagini di un saccheggio. Ne ricostruisce l’identità sociale, descrive atteggiamenti e caratteristiche personali, propone fotografie e filmati. Un comportamento circoscritto diventa così il principale elemento attraverso il quale una persona viene presentata al pubblico. Si compie un passaggio importante: dall’informazione su ciò che qualcuno ha fatto alla costruzione di ciò che qualcuno sarebbe. Un bambino può aver compiuto un gesto grave senza che quel gesto rappresenti definitivamente la sua personalità. Può essere necessario intervenire sul comportamento senza trasformarlo in un marchio pubblico. Può aver bisogno di responsabilizzazione senza diventare oggetto di umiliazione collettiva.

Sono distinzioni elementari, ma sembrano perdere importanza non appena la cronaca dispone di immagini capaci di attirare attenzione.

Undici anni: la responsabilità educativa non coincide con quella penale

In Italia l’articolo 97 del Codice penale stabilisce che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto quattordici anni. La disposizione non dichiara leciti i comportamenti commessi dai bambini. Non afferma che un furto smetta di essere una condotta illecita quando a compierlo sia un undicenne. Stabilisce che, al di sotto di una determinata età, non può essere attribuita la responsabilità penale nei termini previsti per una persona imputabile. Questo significa che l’intervento nei confronti di un bambino deve seguire criteri differenti da quelli della punizione penale. Possono assumere rilievo la famiglia, la scuola, i servizi competenti e, nelle condizioni previste dall’ordinamento, l’autorità giudiziaria minorile.

L’assenza di imputabilità non equivale dunque all’assenza di conseguenze, né all’impossibilità di un intervento educativo. Eppure, nel dibattito pubblico, questa distinzione viene frequentemente trattata come un ostacolo alla punizione, quasi che la tutela dell’infanzia rappresentasse un privilegio ingiustificato. Si trascura così il significato della norma: riconoscere che un bambino non possiede ancora la maturità alla quale l’ordinamento collega la responsabilità penale. È proprio questa condizione a rendere particolarmente problematica l’esposizione mediatica. Se lo Stato riconosce che un undicenne non può essere giudicato penalmente come una persona imputabile, su quale fondamento la collettività dovrebbe sentirsi autorizzata a sottoporlo a una forma di giudizio pubblico potenzialmente permanente?

La risposta non può essere che il bambino abbia commesso un fatto grave. È precisamente in situazioni del genere che le garanzie assumono il loro significato.

La Carta di Treviso non tutela soltanto i bambini vittime

La protezione dei minorenni nei fatti di cronaca non è una concessione di sensibilità personale. È una responsabilità professionale disciplinata da principi precisi. La Carta di Treviso, pubblicata dall’Ordine dei giornalisti, stabilisce la tutela dell’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca anche quando ne sia autore, non soltanto quando ne sia vittima o testimone. La disciplina deontologica richiede inoltre di evitare informazioni e immagini che possano consentirne l’identificazione. Il punto merita di essere sottolineato, perché contraddice una convinzione piuttosto diffusa: che la protezione dell’identità sia dovuta soltanto al bambino innocente, mentre quello coinvolto in un fatto illecito possa essere esposto senza particolari limitazioni. Non funziona così.

La protezione della personalità del minorenne non costituisce un premio per la buona condotta. È una tutela legata alla sua età, alla sua vulnerabilità e alle possibili conseguenze dell’esposizione pubblica. Le regole deontologiche sul trattamento dei dati personali nell’attività giornalistica richiedono di considerare prioritariamente la riservatezza del minore rispetto alle ordinarie esigenze di critica e cronaca, valutando con particolare attenzione le eccezioni giustificate da un rilevante interesse pubblico. L’interesse pubblico, però, non va confuso con la curiosità del pubblico. Sapere che un bambino sia stato coinvolto nei saccheggi di Milano può avere rilevanza informativa. Conoscere particolari della sua vita quotidiana o poterlo riconoscere attraverso un filmato non è necessariamente indispensabile per comprendere l’accaduto.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ripetutamente richiamato l’attenzione sull’effetto identificativo prodotto dall’accostamento di informazioni apparentemente innocue. Non è indispensabile pubblicare un nome e un cognome per rendere riconoscibile una persona. Nel caso in esame, la combinazione tra video, descrizioni fisiche, riferimenti scolastici e indicazioni territoriali solleva dunque una questione concreta sulla necessità e sulla proporzionalità delle informazioni diffuse. Non spetta a un redazionale dichiarare accertata una violazione disciplinare senza l’esame completo dei materiali e senza le valutazioni degli organismi competenti. È però pienamente legittimo chiedere alle testate quali criteri abbiano utilizzato per stabilire che quei dettagli fossero indispensabili alla notizia.

E soprattutto quale interesse del bambino abbiano ritenuto di tutelare attraverso la loro pubblicazione.

La viralità non cancella la responsabilità di chi ripubblica

Una delle giustificazioni ricorrenti nella diffusione di immagini già circolanti consiste nel considerarle ormai pubbliche. Se un video è stato condiviso migliaia di volte, si sostiene implicitamente, riproporlo non aggiungerebbe nulla al danno eventualmente prodotto. È un ragionamento che merita di essere contestato. La prima diffusione e le successive ripubblicazioni non sono lo stesso atto. Ogni nuova pubblicazione può raggiungere persone diverse, aggiungere dettagli, rendere più riconoscibile il soggetto, rafforzare l’associazione fra la sua immagine e il fatto di cronaca. Una fotografia condivisa da un privato può raggiungere un numero limitato di persone. La stessa immagine rilanciata da una testata nazionale acquista una visibilità diversa, entra negli archivi dei motori di ricerca e può essere recuperata molto tempo dopo.

L’eventuale esposizione iniziale non annulla quindi il dovere di valutare le conseguenze di ogni ripubblicazione. La Carta di Treviso aggiornata affronta espressamente anche questo aspetto: la precedente circolazione di elementi identificativi non giustifica automaticamente una nuova diffusione. È una distinzione importante nell’ecosistema digitale, dove la ripetizione di un contenuto finisce spesso per essere interpretata come una forma di autorizzazione collettiva. Un video diventa virale. I giornali lo riprendono perché è virale. Gli utenti lo condividono perché compare sui giornali. Altri commentatori lo utilizzano per discutere di educazione, criminalità minorile e responsabilità dei genitori. Ogni passaggio accresce la visibilità del contenuto e, potenzialmente, l’esposizione della persona ripresa.

L’attenzione pubblica può così alimentarsi da sola, mentre l’interesse originario della notizia diventa progressivamente secondario. Non occorre ipotizzare un’intenzione persecutoria da parte di tutti coloro che partecipano alla diffusione. È sufficiente riconoscere che anche decisioni individuali considerate innocue possono produrre conseguenze cumulative. La gogna mediatica non richiede necessariamente un organizzatore. Può nascere dalla successione di pubblicazioni, commenti e condivisioni che trasformano un individuo in un bersaglio collettivo.

Gli adulti che chiedono educazione mentre praticano l’esposizione

Dopo i disordini di Milano, una parte del dibattito pubblico si è concentrata sulle responsabilità educative delle famiglie, della scuola e della società. Si sono moltiplicate riflessioni sulla perdita delle regole, sull’assenza di rispetto e sulla necessità di intervenire nei confronti delle nuove generazioni. Sono argomenti che meritano attenzione. Gli episodi di violenza e saccheggio non possono essere liquidati senza interrogarsi sulle condizioni che li rendono possibili. Ma proprio perché si invoca l’educazione, bisognerebbe chiedersi quali comportamenti stiano mostrando gli adulti. Che cosa insegna una società che pretende il rispetto delle regole mentre tratta le tutele dei minorenni come un intralcio alla propria indignazione?

Che cosa insegna un sistema informativo che denuncia l’irresponsabilità di un bambino e, contemporaneamente, ne alimenta la riconoscibilità pubblica? E che cosa insegna un adulto che condivide il filmato per condannarne il comportamento, contribuendo però a diffondere ulteriormente l’immagine del protagonista? Non sono domande retoriche costruite per assolvere il bambino. Riguardano la coerenza tra i principi che dichiariamo di voler trasmettere e i comportamenti che pratichiamo. Se consideriamo la responsabilità un elemento essenziale dell’educazione, non possiamo limitarci a pretenderla dai più giovani. Dobbiamo esercitarla anche nella scelta delle informazioni che pubblichiamo, delle immagini che condividiamo e delle parole con le quali descriviamo una persona. Un bambino non smette di essere un bambino perché ha commesso un fatto grave.

E un adulto non diventa automaticamente un educatore perché condanna quel fatto.

Il problema della permanenza digitale

Il filmato dei saccheggi documenta un episodio circoscritto nel tempo. La circolazione digitale può invece prolungarne le conseguenze oltre il momento dell’accaduto. Un undicenne crescerà. Cambieranno la sua personalità, le sue relazioni e la sua capacità di comprendere ciò che ha fatto. Potrà assumersi responsabilità, ricevere aiuto, modificare i propri comportamenti. Nessuno può sapere quale persona diventerà. La rete, però, non segue necessariamente lo stesso percorso. Le immagini possono essere conservate, ripubblicate, associate a nuove discussioni e recuperate da persone che non conoscono alcun elemento della sua storia successiva. Un episodio dell’infanzia rischia così di continuare a rappresentarlo anche quando non descriverà più la persona che è diventata.

Non possiamo affermare che ciò accadrà necessariamente nel caso di Milano. Possiamo però riconoscere che la persistenza, la replicabilità e la ricercabilità dei contenuti digitali costituiscono rischi concreti, da valutare prima della loro diffusione. La tutela del minorenne serve anche a preservare la possibilità di non essere identificato per tutta la vita con un comportamento commesso durante l’infanzia. Questa prospettiva viene spesso dimenticata quando il dibattito si concentra sull’immediatezza della reazione emotiva. Nell’istante in cui un video suscita indignazione, il futuro della persona ripresa può apparire irrilevante rispetto al desiderio di condannarne pubblicamente il gesto. Ma l’educazione ha precisamente il compito opposto: occuparsi del futuro di una persona, non soltanto del comportamento che ha manifestato nel presente.

Dallo sharenting alla cronaca: chi decide dell’immagine dei bambini?

Nello studio di Inchiostrati La fotografia che non abbiamo mai scattato, dedicato allo sharenting abbiamo affrontato la responsabilità degli adulti che pubblicano immagini dei propri figli, costruendo una presenza digitale che i bambini non hanno scelto e della quale potrebbero subire le conseguenze. La vicenda di Milano presenta un contesto differente, ma ripropone una questione comune: la possibilità che altri decidano di rendere pubblica l’immagine di un minorenne senza attribuire sufficiente importanza agli effetti futuri di quella decisione.

Nel caso dello sharenting l’esposizione può derivare dalla ricerca di approvazione, dalla consuetudine familiare o dalla sottovalutazione dei rischi. Nella cronaca può derivare dall’interesse informativo, dalla competizione per l’attenzione del pubblico o dalla convinzione che la gravità del comportamento renda giustificata la pubblicazione. Non sono situazioni equivalenti sul piano giuridico e professionale. Il diritto di cronaca risponde a esigenze che la condivisione privata non possiede necessariamente. Ma proprio questa differenza impone a chi svolge un’attività giornalistica una responsabilità particolare nella selezione degli elementi da rendere pubblici. Una redazione dispone di strumenti professionali per valutare il significato delle immagini, la loro necessità informativa e i limiti della loro diffusione.

Non può trattare la viralità come un criterio sufficiente. Il percorso Ecologia dell’Informazione si occupa anche di questo: non soltanto della verità dei contenuti, ma delle conseguenze che la loro produzione, selezione e distribuzione possono determinare nell’ambiente informativo e nella vita delle persone. Una notizia può essere vera e risultare comunque problematica per il modo in cui viene raccontata. Un’immagine può documentare realmente un fatto e non essere necessaria alla comprensione pubblica di quel fatto. La correttezza dell’informazione non si esaurisce nella sua autenticità.

Informare senza esibire: una responsabilità possibile

Raccontare la vicenda del bambino di Milano senza pubblicarne immagini riconoscibili è possibile. Questo stesso approfondimento ne è un esempio. Possiamo descrivere la condotta documentata, riferire l’identificazione, spiegare il quadro giuridico e discutere delle responsabilità educative senza riproporre filmati, dettagli fisici o riferimenti che favoriscano l’individuazione del minore. La rinuncia a questi elementi non impedisce di comprendere la notizia. Impedisce, semmai, di aggiungere un’ulteriore occasione di esposizione a quelle già esistenti. È una scelta editoriale che non pretende di cancellare ciò che è stato pubblicato altrove, né di sottrarre il comportamento del bambino alla discussione pubblica. Semplicemente distingue la documentazione del fatto dall’esibizione della persona.

La stessa distinzione dovrebbe guidare anche chi partecipa al dibattito attraverso i social. Non ogni contenuto che suscita indignazione necessita di essere condiviso. Non ogni fotografia disponibile deve diventare parte di una discussione. Non ogni dettaglio che una testata ha pubblicato deve essere ripetuto da chi commenta. La possibilità tecnica di diffondere un contenuto non equivale alla necessità di farlo. E la libertà di criticare un comportamento non richiede di rendere riconoscibile chi lo ha commesso.

La tutela di un bambino non è una forma di assoluzione

Rimane una possibile obiezione: proteggere l’immagine del minore significherebbe minimizzare il furto o sottrarlo alle conseguenze delle proprie azioni. È un’obiezione che confonde due piani distinti. Il bambino deve essere aiutato a comprendere la gravità della propria condotta. Devono essere valutate le responsabilità degli adulti che hanno il compito di accompagnarne la crescita. Le istituzioni competenti devono poter svolgere gli interventi previsti dall’ordinamento. Ma nulla di questo richiede che la sua immagine venga consegnata al giudizio permanente di sconosciuti. Anzi, l’esposizione pubblica rischia di introdurre un elemento ulteriore, estraneo alla finalità educativa: la trasformazione del bambino in un simbolo della criminalità giovanile, della crisi delle famiglie o del fallimento della scuola.

Un singolo episodio non può spiegare da solo un’intera generazione. E un singolo bambino non può essere chiamato a rappresentarla. La responsabilità individuale dovrebbe rappresentare il punto di partenza di qualsiasi valutazione seria. Chi ha compiuto determinati atti deve rispondere secondo le regole applicabili alla propria condizione. Chi non li ha compiuti non può essere coinvolto in una condanna collettiva. Chi è minorenne conserva le tutele riconosciute dall’ordinamento anche quando il comportamento contestato è grave. Non sono attenuanti morali. Sono distinzioni necessarie.

Prima di educare i bambini, gli adulti dovrebbero applicare le regole che già conoscono

I fatti di Milano meritano indagini accurate, responsabilità individuali chiaramente accertate e risposte educative capaci di affrontare le condizioni che hanno favorito i comportamenti illeciti. Meritano anche un’informazione rigorosa, che non confonda gli autori dei reati con tutti i presenti, le testimonianze con gli accertamenti e l’interesse pubblico con il desiderio di osservare e giudicare una persona. Nel caso dell’undicenne, esiste una responsabilità aggiuntiva: impedire che un fatto grave della sua infanzia diventi l’unico elemento attraverso il quale altri potranno riconoscerlo. La società adulta non può rivendicare il ruolo di educatrice e contemporaneamente comportarsi come se i diritti di un bambino dipendessero dalla simpatia che suscita o dalla gravità del gesto che ha compiuto.

Le garanzie esistono proprio per essere applicate nei casi difficili, quelli nei quali l’indignazione rende più semplice dimenticarle. Un bambino di undici anni può aver commesso un furto. Può aver bisogno di un intervento fermo, competente e proporzionato. Può essere chiamato, nelle forme appropriate alla sua età, a comprendere il danno arrecato. Non per questo diventa un criminale da esibire. Una comunità ha il dovere di intervenire davanti al comportamento illecito di un bambino. Non acquisisce, per questo, il diritto di trasformare quel comportamento nella sua identità pubblica. E se davvero vogliamo insegnare ai più giovani che la libertà comporta responsabilità, dovremmo cominciare da quelle che spettano agli adulti.

Fonti e riferimenti

ANSA, 21 ottobre 2026. Notizia sull’identificazione dell’undicenne durante le indagini sui fatti di Milano; ricostruzione giornalistica degli eventi.

Open, 21 ottobre 2026. Articolo sul minore e sulla diffusione dei filmati, consultato per analizzare linguaggio e dettagli informativi.

Ordine dei giornalisti. Carta di Treviso, principi deontologici sulla tutela dell’identità dei minori anche quando coinvolti in condotte illecite.

Ordine dei giornalisti. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Normattiva. Codice penale, articolo 97, non imputabilità dei minori di quattordici anni.

Garante per la protezione dei dati personali. Provvedimento richiamato per la tutela dei minori, sulle informazioni che possono consentire il riconoscimento.

Inquadramento editoriale

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